Nr. 431
Pubblicato il 19/02/2026
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Esiste ancora il diritto internazionale?

PRO O CONTRO?

La domanda “Esiste ancora il diritto internazionale?” riemerge ciclicamente, ma nel dibattito pubblico di inizio 2026 assume un tono più urgente per la sovrapposizione di due dinamiche: da un lato l’intensificarsi di conflitti e crisi umanitarie con accuse ricorrenti di violazioni gravi; dall’altro la percezione che la capacità di far rispettare le regole sia diseguale e sempre più politicizzata. In questa cornice, la discussione tende a spostarsi dal “se” il diritto internazionale esista (in senso tecnico: trattati, consuetudini, corti, prassi) al “quanto” sia efficace nel limitare l’uso della forza, nel proteggere i civili e nel produrre accountability.
Una parte del confronto si alimenta della distinzione – spesso confusa nel linguaggio mediatico – tra “ordine internazionale basato su regole” e diritto internazionale in senso stretto. Analisi giornalistiche e commenti mettono in luce che la formula “rules-based order” viene talvolta percepita come narrativa politica selettiva, mentre il diritto internazionale viene invocato come insieme di norme formalizzate (Carta ONU, Convenzioni di Ginevra, Statuto di Roma) che dovrebbero valere erga omnes, indipendentemente dagli schieramenti. In questa chiave, il dibattito non riguarda solo la legalità delle azioni, ma anche i doppi standard: chi viene sanzionato, chi no; quali violazioni generano costi reputazionali o materiali e quali invece restano senza conseguenze percepibili.


IL DIBATTITO IN 2 MINUTI:

01 - Il diritto internazionale esiste perché struttura interessi, linguaggio e pratiche

Norme e trattati restano l’infrastruttura di cooperazione: commerciare, negoziare, giudicare richiede regole condivise.

02 - C’è la norma, ma manca il vincolo: l’impunità dei forti svuota il diritto internazionale

Misure contro la CPI mostrano che pezzi dell’architettura possono essere “spenti” politicamente.

03 - Il diritto “si vede” nelle reazioni: monitoraggio, iniziative e accountability tengono in piedi le norme

Se violare genera costi (processi, sanzioni, isolamento), la regola rimane operativa e rilevante.

04 - Lo stress per la protezione dei civili e dello spazio umanitario indicano un’erosione sostanziale

Bandi e vincoli alle ONG rendono più fragile la protezione, anche quando i trattati restano formalmente validi.

 
01

Il diritto internazionale esiste perché struttura interessi, linguaggio e pratiche

PRO

Nel dibattito pubblico, “esiste ancora” spesso significa che un qualcosa produce ancora effetti osservabili. La tesi favorevole sostiene che l’esistenza del diritto internazionale non coincide con l’assenza di violazioni, ma con la presenza di un quadro di regole che continua a orientare comportamenti, fornire categorie condivise e organizzare aspettative. In questa prospettiva, la prova non è la perfezione, bensì l’uso costante del diritto come linguaggio di legittimazione e contestazione e come infrastruttura tecnica della cooperazione.
Un primo argomento a sostegno di questa posizione è pragmatico: gli Stati – soprattutto quelli non egemoni – hanno incentivi a mantenere regole prevedibili perché riducono incertezza e costi di transazione. Marc Weller evidenzia che l’adesione alle regole non è (solo) idealismo, ma fondamento di relazioni stabili. Il punto non è che i potenti non violino, ma che un sistema in cui ciascuno decide ex post se rispettare ciò che ha accettato renderebbe impossibili scambi e accordi affidabili. La tesi, quindi, è che il diritto internazionale continua a “funzionare” come tecnologia di stabilizzazione: anche quando è contestato, resta il riferimento rispetto a cui si misura la deviazione.
Un secondo argomento guarda a come la legalità internazionale continui a essere invocata da attori istituzionali e società civile per qualificare eventi reali. Il discorso 2026 attribuito al Segretario Generale ONU parla di “violazioni spudorate del diritto internazionale” ma, nello stesso passaggio, rifiuta l’idea di “mettere in osservazione terminale” la cooperazione: questo framing presuppone che le regole esistano e che la loro erosione sia un problema politico, non una cancellazione automatica. Analogamente, Amnesty International definisce “unlawful” la violenza interstatale e richiama la Carta ONU come parametro: anche qui, la denuncia funziona perché un quadro normativo è riconoscibile e condiviso nel dibattito globale.
Un terzo argomento riguarda la continuità delle istituzioni e dei processi di gestione giuridica. La Corte penale internazionale, nelle proprie comunicazioni del 27 gennaio 2026, celebra l’apertura dell’anno giudiziario richiamando il ruolo delle corti internazionali e riferimenti alla Carta ONU e agli strumenti dei diritti umani. Anche quando subisce pressioni e contestazioni, l’istituzione insiste sulla propria funzione e sulla rete di cooperazione (Stati Parte, altre corti). Questo è un indicatore di “vita” del sistema: non garantisce risultati rapidi, ma segnala la persistente operatività di un’architettura legale.
Esiste, poi, una lettura evolutiva: Hakimi e Cogan sostengono che il diritto internazionale, intrecciato con un ordine a guida statunitense, cambierà con la trasformazione di quell’ordine. Ma “cambiare” non equivale necessariamente a “sparire”: può significare rinegoziazione di contenuti, istituzioni e coalizioni di sostegno. È, quindi, più realistico parlare di transizione e riconfigurazione, più che di fine del diritto internazionale.

Nina Celli, 19 febbraio 2026

 
02

C’è la norma, ma manca il vincolo: l’impunità dei forti svuota il diritto internazionale

CONTRO

La tesi contraria parte da un criterio diverso: “esistere” non significa solo essere scritto, ma essere vincolante in modo sufficientemente prevedibile. In questo senso, la crisi contemporanea non sarebbe una normale oscillazione tra rispetto e violazioni, ma un cambio di regime: la pratica dei grandi attori renderebbe la legalità internazionale selettiva, e dunque meno simile a un ordine giuridico e più a un repertorio retorico.
Un primo pilastro a sostegno di questa posizione è la contestazione esplicita delle istituzioni di giustizia penale internazionale. Il documento pubblicato nel Federal Register (26 gennaio 2026) proroga l’emergenza connessa alla Corte penale internazionale, sostenendo che la stessa abbia agito senza base legittima contro Stati Uniti e Israele e definendo “pericolosa” la possibilità che personale statunitense venga esposto a “molestie” o arresto. I contro leggono qui un segnale strutturale: se un attore centrale della governance globale tratta un’istituzione creata dallo Statuto di Roma come una minaccia e non come un foro legittimo, l’universalità dell’accountability appare compromessa.
La risposta dell’ASP (Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma) – che parla di sanzioni come attacco all’indipendenza della Corte – può essere interpretata (in chiave contraria) come conferma della fragilità: l’istituzione dipende dal sostegno politico degli Stati Parte e può essere ostacolata da misure unilaterali di una grande potenza. In questo schema, la “guerra di sanzioni” tra Stati e Corte è una prova di asimmetria: quando il diritto tocca interessi strategici, non riesce a imporsi come argine.
Un secondo pilastro riguarda l’uso della forza e la percezione di normalizzazione di condotte illegali. Amnesty International definisce “unlawful” l’azione USA del 3 gennaio 2026 contro il Venezuela e la descrive come precedente pericoloso che potrebbe incoraggiare ulteriori azioni unilaterali. Senza entrare nel merito fattuale, la tesi contro sottolinea l’aspetto politico: se attori influenti agiscono e poi gestiscono i costi diplomatici senza conseguenze sostanziali, l’effetto dissuasivo della norma (divieto dell’uso della forza) si indebolisce.
Un terzo pilastro è la crisi di legittimità del linguaggio “rules-based order”. L’articolo di “Al Jazeera” e l’analisi storica di Mazower mostrano come la retorica delle regole venga contestata sia per ipocrisia sia per storica asimmetria: se l’ordine viene percepito come applicato a convenienza, la sua capacità di produrre consenso diminuisce. In questo scenario, l’esistenza formale di trattati e istituzioni non basta a generare compliance, perché manca l’aspettativa condivisa che “le regole valgano per tutti”.
I contrari non negano, dunque, che esistano testi e corti; sostengono che la perdita del carattere vincolante (soprattutto per i più forti) trasformi il diritto internazionale in un ordine a bassa intensità, dove la legalità è spesso subordinata alla convenienza strategica.

Nina Celli, 19 febbraio 2026

 
03

Il diritto “si vede” nelle reazioni: monitoraggio, iniziative e accountability tengono in piedi le norme

PRO

Il diritto internazionale è anche un meccanismo di reazione: quando le norme sono violate, ciò che distingue un sistema vivo da un sistema morto è la capacità di generare risposte (politiche, giudiziarie, reputazionali, operative). In questa prospettiva, l’aumento delle violazioni non dimostra automaticamente l’inesistenza del diritto; può indicare invece che le regole sono sotto stress e che la loro efficacia dipenda dalla qualità della reazione collettiva.
La comunicazione della Geneva Academy (del 2 febbraio 2026) è spesso usata nel dibattito “declinista” perché parla di IHL (International humanitarian law) vicino al breaking point, ma la stessa fonte mostra anche l’opposto: esiste un apparato di classificazione dei conflitti, raccolta dati, analisi legale e definizione di pattern di violazione. È, in altre parole, un esempio di come il diritto internazionale umanitario continui a produrre categorie operative (che tipo di conflitto? quali obblighi? quali crimini possibili?) e alimenti pressione pubblica e diplomazia umanitaria. Il report viene presentato come strumento per trasformare informazioni in responsabilità, non come constatazione che “non c’è più nulla da fare”.
Su questa linea si collocano anche interventi del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC/CICR) e Human Rights Watch (HRW): Megan Rock (ICRC) richiama misure concrete – formazione, disciplina, cornici legali interne, capacità giudiziaria – per chiudere il gap tra norma e realtà. HRW, attraverso la voce di Bonnie Docherty, propone un pacchetto di raccomandazioni per rafforzare norme di disarmo umanitario e difendere il multilateralismo come contesto in cui i trattati possono funzionare. Dal punto di vista pro, queste fonti mostrano che una parte della comunità internazionale considera ancora il diritto come leva praticabile: non solo denuncia, ma progettazione delle politiche.
Un terzo elemento è la funzione della reazione pubblica e giuridica nell’attribuire senso alle violazioni. Kenneth Roth propone un’analogia: un omicidio non “abolisce” la legge contro l’omicidio; ciò che conta è se le autorità reagiscono. Applicata ai conflitti contemporanei, la tesi diventa: anche se la risposta internazionale è diseguale e spesso bloccata (veto, interessi), esistono ancora condanne, meccanismi di reporting e procedimenti che mantengono la norma come criterio di giudizio. In questa lettura, il Diritto internazionale umanitario genera ancora aspettative di comportamento e costi reputazionali, perché attori diversi (ONU, ONG, Stati) continuano a trattarlo come standard rilevante.
Anche l’attrito intorno alla Corte penale internazionale può essere letto come prova di vitalità: se un’istituzione fosse irrilevante, non genererebbe contromisure. Le sanzioni e le contestazioni, da questo punto di vista, riconoscono implicitamente che l’accountability legale può produrre effetti, almeno reputazionali e politici, su leader, catene di comando e alleanze. La reazione dell’ASP (assemblea degli Stati Parte) – che difende l’indipendenza giudiziaria e dello Statuto di Roma – è un indicatore di capacità di auto-difesa istituzionale, pur con diversi limiti.

Nina Celli, 19 febbraio 2026

 
04

Lo stress per la protezione dei civili e dello spazio umanitario indicano un’erosione sostanziale

CONTRO

Se il diritto internazionale nasce (anche) per limitare la violenza e proteggere chi non partecipa alle ostilità, allora la sua “esistenza” dovrebbe riflettersi nella riduzione di certi comportamenti o nella certezza di conseguenze. Il dibattito 2026, invece, mette in evidenza segnali di erosione sostanziale nel diritto internazionale umanitario e nello spazio d’azione umanitario.
La comunicazione della Geneva Academy sul rapporto War Watch elenca trend che, se letti in chiave critica, descrivono una trasformazione della guerra in senso sempre meno compatibile con le regole: aumento delle guerre con droni facilmente accessibili anche a gruppi non statali; attacchi sistematici a strutture sanitarie e operatori umanitari; uso della fame come metodo deliberato; targeting di giornalisti. La fonte afferma che la “minaccia” all’International humanitarian law non è ancora “esistenziale”, ma è vicina al punto di rottura. Ma è evidente che un diritto che arriva “a un passo” dal collasso operativo sta perdendo la sua funzione primaria.
Il discorso del Comitato Internazionale della Croce Rossa del 10 febbraio 2026, pur concepito per rilanciare l’impegno, conferma l’ampiezza della crisi quando parla di “respect … in crisis” e richiama la necessità di misure interne per rendere effettivi gli obblighi per il rispetto dell’International humanitarian law. In ottica contraria, questa insistenza sull’implementazione nazionale segnala un punto di debolezza strutturale: senza capacità statale (o volontà politica), la norma resta poco più di una dichiarazione, soprattutto nelle aree dove lo Stato è fragile o parte del conflitto.
Un secondo cluster riguarda l’accesso umanitario e la compressione dello spazio per le ONG. “Le Monde” descrive la perdita di accrediti e possibili divieti operativi per ONG internazionali tra Gaza e Cisgiordania, con richieste di liste di personale e criteri che gli operatori umanitari contestano come ingestibili o rischiosi. Nel dibattito sul diritto internazionale, questo tipo di misure viene letto come doppio fattore di erosione: riduce l’efficacia della protezione sul terreno e rende più difficile la documentazione indipendente (testimonianza, reporting, accountability).
Anche la presenza di iniziative “correttive” (disarmo umanitario, consultazioni) può essere interpretata come sintomo di emergenza: HRW chiede di “redouble efforts” e di salvaguardare istituzioni multilaterali perché sarebbero necessarie per difendere norme esistenti e crearne di nuove. Se serve rilanciare ciò che era considerato consolidato (ad esempio le protezioni minime dei diritti umani), è perché la compliance non è più garantita e la forza deterrente del diritto si è assottigliata.
Secondo questa posizione, dunque, il diritto internazionale “esiste” come testo e repertorio, ma la combinazione di violazioni ripetute, restrizioni operative e asimmetrie di potere ne starebbe riducendo la capacità di protezione concreta e, con essa, la credibilità come sistema.

Nina Celli, 19 febbraio 2026

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