Il dibattito scientifico si è concentrato nell’evidenziare che la riforma contiene numerosi profili di incostituzionalità. In particolare il sistema dell’alternanza scuola-lavoro, con il conseguente obbligo di tirocinio, rappresenta un vulnus del diritto alla scelta del percorso di studio. Il conferimento di numerosi poteri al dirigente scolastico, in particolare quello di ‘individuare’ il personale da assegnare ai posti dell’organico, è lesivo di diritti costituzionalmente garantiti (uguaglianza, diritto al lavoro, buon andamento e imparzialità dell’agire amministrativo). Questi stessi poteri inoltre sono in grado di condizionare la libertà d’insegnamento, poiché possono costituire una forma di pressione e di adeguamento alla volontà di una figura monocratica. È violato anche il principio di parità tra le scuole pubbliche e private: la riforma stabilisce che le scuole possano ricevere fondi dai privati e dalle aziende.