La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 16 maggio 2014, n.10821, nega alle scuole paritarie il diritto a ricevere il rimborso dello stipendio versato agli insegnanti di sostegno, richiamandosi alla legge 62/2000 che prevede l'accoglienza di studenti disabili come obbligo per le scuole private che chiedono di accedere al sistema paritario. Marco Croce, nella sua nota alla sentenza, “Senza oneri per lo Stato”: l’insegnante di sostegno per i disabili è a carico delle scuole paritarie (Cass. civ., Sez. Un., 16 maggio 2014, n. 10821), “Nel Diritto”, n. 8, settembre 2014, p. 1563, afferma che le Sezioni Unite Civili “prendono autorevolmente posizione su un problema interpretativo mai risolto univocamente dal momento dell’approvazione della Carta costituzionale sino ai giorni nostri: con questa decisione, infatti, oltre a confermare l’obbligatorietà dell’insegnante di sostegno per gli studenti disabili nelle strutture facenti parte del nostro attuale sistema nazionale di istruzione, si nega che i costi sostenuti per fornire questo obbligatorio servizio nelle scuole paritarie possano dare sostanza a un diritto soggettivo di queste strutture al rimborso, leggendo l’inciso 'senza oneri per lo Stato', contenuto nell’art. 33, comma 2, della Costituzione, sostanzialmente nell’interpretazione che dello stesso diede il proponente onorevole Corbino” (Marco Croce, “Senza oneri per lo Stato”…, cit.).