La legge sul femminicidio non è inutile anzitutto perché interviene su un vuoto di qualificazione. L’argomento di fondo è che una quota rilevante degli omicidi di donne non può essere letta solo come omicidio comune, poiché si colloca dentro relazioni di controllo, possesso, rifiuto dell’autonomia femminile o discriminazione di genere. La legge n. 181 del 2025 ha per questo introdotto l’art. 577-bis, che definisce il femminicidio come uccisione di una donna commessa con finalità di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o dominio in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come limitazione delle sue libertà individuali. Per i sostenitori, quel passaggio non produce una gerarchia del valore della vita umana, ma individua una motivazione qualificata e un contesto relazionale specifico, come avviene in molti altri reati aggravati o speciali. La legge svolge una funzione di “nomina” che non è meramente lessicale. Paola Di Nicola Travaglini sostiene che la nuova fattispecie rompe la “falsa neutralità” del diritto penale, rendendo esplicita la struttura culturale e discriminatoria della violenza contro le donne. Claudia Pecorella, da una prospettiva diversa ma convergente, osserva che una fattispecie speciale può rendere riconoscibile agli occhi dei consociati e degli operatori la matrice patriarcale di un insieme di condotte che, fino a ieri, venivano spesso ricondotte a passioni private, gelosia o conflitto di coppia. In questo senso, l’utilità della legge starebbe anche nel cambiare il linguaggio istituzionale con cui lo Stato descrive il fenomeno: non un fatto privato degenerato, ma un delitto che prende forma nel rifiuto della libertà femminile. Sul piano sovranazionale, il Comitato CEDAW dell’ONU, nelle osservazioni sull’Italia del 2024, ha segnalato come criticità l’assenza di un reato specifico di femminicidio e ha raccomandato di introdurlo espressamente nel Codice penale. Per i sostenitori della riforma, questa raccomandazione non basta da sola a rendere obbligata una specifica tecnica legislativa, ma mostra che il tema della nominazione giuridica del femminicidio non è una bizzarria nazionale: rientra in una tendenza internazionale a distinguere e misurare le uccisioni di donne legate al genere. Anche la recente relazione della Commissione parlamentare di inchiesta approvata il 1° luglio 2026 colloca il caso italiano dentro una comparazione europea, suggerendo che l’adozione di una fattispecie autonoma può diventare un elemento di armonizzazione e di leggibilità del fenomeno nel diritto comparato. Chi difende la legge, dunque, non sostiene necessariamente che il solo art. 577-bis faccia diminuire in modo automatico i femminicidi. Sostiene invece che il diritto penale, quando definisce correttamente un fenomeno, non è inutile anche se non è sufficiente. Può dare un nome giuridico a un movente prima sottostimato, può rendere più coerenti l’azione giudiziaria e la raccolta dei dati, può sottrarre il discorso pubblico alla narrazione dell’eccezione passionale e può obbligare interpreti e istituzioni a confrontarsi con il carattere strutturale della violenza di genere.
Madeleine Maresca, 3 luglio 2026