Il disegno di legge approvato dalla Camera non solo trova l’appoggio della Corte costituzionale, perché in grado di preservare il diritto alla vita, ma è anche in grado di evitare di istituire un diritto alla morte opponendosi all’eutanasia. Infatti, con la sentenza 242/2019, la Corte costituzionale ha chiarito che l’aiuto al suicidio non è punibile nel caso in cui la persona che lo richiede sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (Sentenza Corte costituzionale 2019/242). Inoltre, il dibattito parlamentare ha ritenuto particolarmente importante ribadire che il tema centrale della legge è proprio la tutela del diritto alla vita (art. 2 della Costituzione).Incostituzionale, invece, era il quesito referendario che andava ad agire non sull’art. 580 C.p. (sull’aiuto al suicidio), ma sull’art. 579 (Omicidio del consenziente, Codice penale art. 579). In merito alla proposta di referendum, infatti, la corte si era espressa così: “È inammissibile la richiesta di referendum sull’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (Omicidio del consenziente) poiché, rendendo lecito l’omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso, priva la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione” (Inammissibile il quesito sull’omicidio del consenziente: non assicura la tutela minima del diritto alla vita, Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, comunicato del 2 marzo 2022). Insomma: esso avrebbe reso lecita l’uccisione di una persona con il suo consenso al di fuori di tre casi (la minore età, l’infermità mentale o psicologica e l’estorsione del consenso) (Mario Romano,Eutanasia legale e referendum: le ragioni dell’inammissibilità, “Sistema Penale”, 25 gennaio 2022). Il risultato sarebbe stata la piena disponibilità della vita e il diritto di morire (non la tutela del diritto alla vita)(Sentenza Corte costituzionale 2022/50).Il quesito del referendum e la proposta di legge, dunque, intervengono su aspetti differenti. Il referendum riguardava la non punibilità del medico che somministra attivamente un farmaco letale e dunque la fattispecie di “omicidio”; mentre, il secondo consente il suicido assistito sulla base dei presupposti della Corte costituzionale.Cinzia Cogliati, 14 giugno 2022
Autori citati:
Romano Mario
- professore emerito di Diritto Penale