L’introduzione della Certificazione rappresenta una misura legittima e pienamente costituzionale, per più di una ragione. La Costituzione italiana, innanzitutto, prevede la tutela della salute sia del singolo sia della collettività, prevedendo inoltre la limitazione delle libertà in caso di motivi sanitari. Inoltre, il Green Pass è in accordo con il principio di uguaglianza: la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sempre precisato che il principio di uguaglianza non impone di trattare tutti nello stesso modo. Come fa notare Francesco Pallante, professore associato di Diritto Costituzionale presso l’Università di Torino, il principio di uguaglianza “impone di trattare nello stesso modo coloro che sono, tra loro, simili e di trattare diversamente coloro che sono, tra loro, diversi. In questo senso, i vaccinati non sono uguali ai non vaccinati, perché, se è vero che possono anch’essi positivizzarsi, ammalarsi di Covid-19 e contagiare gli altri, è altresì vero che, per loro, è meno probabile che ciò accada e, se anche dovesse accadere, comunque la malattia per loro produce conseguenze meno pericolose. Dunque, indirettamente, i vaccinati proteggono i non vaccinati sia perché si ammalano di meno, sia perché, se anche si ammalano, sono meno contagiosi, (c) sia perché, se anche si ammalano, hanno minore necessità di cure sanitarie, lasciando le risorse del Sistema Sanitario Nazionale libere di intervenire a tutela degli altri malati (di Covid-19 o altre patologie): per tutti questi motivi, dunque, il green pass consente ai vaccinati di partecipare in relativa sicurezza – e comunque mantenendo sempre attive tutte le precauzioni relative a mascherine, distanziamento fisico, ecc. – ad alcune attività sociali dalle quali è, invece, meglio che siano esclusi i non vaccinati” (Francesco Pallante, Pandemia, sicurezza, democrazia, relazione (aggiornata) al convegno “Parole di Giustizia 2021 – In-sicurezza: giustizia, diritti, informazione”, Urbino-Pesaro, 22-24 ottobre 2021). Infine, in quanto sancita da un decreto-legge, l’entrata in vigore del Green Pass e poi del Super Green Pass, secondo la Corte costituzionale, è in accordo con la Costituzione: “Il decreto-legge è un atto definito dalla stessa Costituzione ‘avente forza di legge’ e, dunque, è perfettamente idoneo a operare in sostituzione della legge” (Ibidem).
D’accordo sulla perfetta costituzionalità della misura è anche Giovanni Maria Flick, docente emerito di Diritto Penale all'Università Luiss di Roma ed ex ministro della Giustizia, il quale sostiene che la Costituzione consenta l’adozione della certificazione verde come provvedimento eccezionale per la lotta pandemica: “l’attuale ordinamento costituzionale consenta di rendere obbligatoria la vaccinazione, in base agli articoli 16 e 32 della Costituzione che tutelano rispettivamente la libertà di circolazione (quindi la possibilità di socializzazione) e la salute intesa come diritto fondamentale di tutti i cittadini e come interesse di tutta la collettività, soltanto attraverso una legge. È quindi giuridicamente consentita l’introduzione del Green Pass” (Covid, Flick: “Green pass obbligatorio giuridicamente consentito. Occorre salvaguardare la salute della collettività”, “Orizzontescuola.it”, 19 luglio 2021).
Per il giurista, il riconoscimento del diritto alla salute individuale e collettiva presente nella Costituzione giustifica, di conseguenza, anche la limitazione della libera circolazione finalizzata alla socializzazione su tutto il territorio nazionale, come enunciato dall’articolo 16 comma 1. Pertanto, poiché la salvaguardia della salute collettiva è essenziale in una situazione di emergenza sanitaria, in cui l’obiettivo da raggiungere è quello di reprimere l’epidemia, la tutela del suo interesse prevale sul diritto alla libera circolazione e giustifica le limitazioni predisposte dall’articolo. La Costituzione riconosce, all’articolo 17 comma 1, il diritto alla riunione dei cittadini ma al comma 3 ne determina anche le limitazioni, che possono avvenire da parte delle autorità “soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica” (La Costituzione, Senato della Repubblica). Giovanni Maria Flick si pronuncia anche su questo punto, ritenendo che “Occorre salvaguardare non solo la salute del singolo, ma anche degli altri e della collettività ed è compito della politica subordinare la socializzazione al vaccino. Solo le persone che per motivi di salute non possono vaccinarsi debbono essere esentate. La libertà del singolo in questi aspetti va coordinata con il principio della solidarietà e dei suoi doveri inderogabili, come ricorda l’articolo 2 della Costituzione” (Covid, Flick: “Green pass obbligatorio giuridicamente consentito. Occorre salvaguardare la salute della collettività”, “Orizzontescuola.it”, 19 luglio 2021).
La Costituzione italiana prevede che la legge possa imporre limiti e condizioni a ogni diritto riconosciuto per rispondere a esigenze pubbliche di varia natura secondo il principio di bilanciamento dei diritti tra la tutela dei diritti individuali e gli interessi pubblici. Dalla lettura congiunta degli articoli menzionati si evince che la legge può limitare (ma non comprimere) la libertà di movimento e di riunione di chi, potendo vaccinarsi, non l’ha fatto, esercitando il pieno diritto della libera scelta personale. L’articolo 2 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” ma prosegue richiedendo “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” da parte dei cittadini per assicurare la convivenza civile e un equilibrio volto a garantire l’interesse comune accettando parziali ed equilibrate limitazioni, per sostenere, di riflesso, anche il funzionamento della Costituzione stessa (La Costituzione, Senato della Repubblica).
Il dovere di solidarietà espresso dall’articolo 2 è stato sottolineato anche da Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, all’inizio dello stato di emergenza: “Sono indispensabili ulteriori iniziative comuni […] La solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell’Unione ma è anche nel comune interesse” (Coronavirus. Mattarella: “Le risposte siano frutto di un impegno comune fra tutti”, “Presidenza della Repubblica”, 27 marzo 2020).
Anche Giovanni Maria Di Lieto, avvocato amministrativista, ribadisce che “Lo stato può imporre, ricorrendone i presupposti e le condizioni, sacrifici al godimento da parte del singolo del diritto di autodeterminarsi in ordine alle scelte che investono la propria salute, al fine di perseguire quegli interessi superindividuali che — senza tale compressione dei diritti individuali — verrebbero messi in pericolo. La facoltà dello Stato di imporre limitazioni siffatte trova fondamento, innanzitutto, nel principio solidaristico enunciato dall’articolo 2 Costituzione (doveri di solidarietà politica, economica e sociale)” (Giovanni Maria Di Lieto, Obbligo vaccinale: quando è possibile secondo la Costituzione, “lavoce.info”, 10 novembre 2021).
In relazione all’obbligo Green Pass per l’accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati, Laura Papa, avvocato giuslavorista, ricorda che “Con riferimento all’HIV, la Corte Costituzionale […] ha già avuto modo di esprimersi” precisando “che ‘situazioni di questo tipo sono evidenti nel caso delle malattie infettive e contagiose, la cui diffusione sia collegata a comportamenti della persona, che è tenuta in questa evenienza ad adottare responsabilmente le condotte e le cautele necessarie per impedire la trasmissione del morbo’. In altre parole, la Corte prospetta il diritto alla salute da un lato come diritto dell’individuo ma anche (e soprattutto) come dovere dell’individuo nei confronti della collettività. In linea con tale orientamento, è oggi possibile richiedere il green pass per svolgere attività lavorative” (Diana Alfieri, Il green pass rispetta la Costituzione, “ilGiornale.it”, 19 settembre 2021).
Alice Fontana, Veronica Scudieri, Emma Traversi - 5 aprile 2022
Autori citati:
Pallante Francesco
- professore associato di Diritto Costituzionale presso l’Università di Torino
Flick Giovanni Maria
- docente emerito di Diritto Penale all'Università Luiss di Roma ed ex ministro della Giustizia
Mattarella Sergio
- presidente della Repubblica Italiana
Di Lieto Giovanni Maria
- avvocato amministrativista