Nr. 56
Pubblicato il 10/09/2015

Unioni omosessuali

FAVOREVOLE O CONTRARIO?

Il dibattito circa la legalizzazione delle unioni tra persone omosessuali risente di premesse concettuali provenienti da diverse sensibilità religiose e morali riguardo l'esistenza dell'omosessualità. Più nel dettaglio, poi, un ulteriore livello di lettura, che si esprime non sull'omosessualità in sé ma sulla legittimità delle unioni, è quello giuridico – costituzionale.
La disputa è se – e in che misura – si possono legalmente riconoscere le unioni tra persone dello stesso sesso e, dunque, si apre la questione interpretativa circa la “famiglia naturale” di cui parla la Costituzione.
Riguardo ai diritti civili si apre il dibattito politico che sembra sostenere una posizione mediana - con sostanziali differenze tra le proposte - nel riconoscere alcuni diritti ma non equiparando il matrimonio omosessuale e eterosessuale.

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IL DIBATTITO IN 2 MINUTI:

01 - La trascrizione dei matrimoni gay contratti all'estero non è conforme alle leggi italiane e contraria all'ordine pubblico

Il codice civile assoggetta i cittadini italiani alle norme sul matrimonio riconoscoiute nell'ordinamento italiano, pertanto un matrimonio contratto all'estero, che non rispetti tali norme, non può essere ritenuto valido in Italia. Per questo i matrimoni omosessuali celebrati all'estero non possono essere trascritti e legittimati in Italia.

02 - Le unioni gay, in quanto non sono finalizzate alla procreazione, non possono essere legittimate

Il fine della famiglia naturale è quello della fecondazione, della procreazione e dell’educazione dei figli. Il matrimonio come istituzione ha senso solo se l’unione che legalizza permette la procreazione. Poiché inadeguata alla procreazione, l’unione omosessuale non può essere famiglia e sarebbe inadeguato riconoscergli lo status giuridico di unione matrimoniale.

L’impossibilità di procreazione non può essere la condizione giuridica che toglie validità ad un vincolo matrimoniale. Non c'è un nesso rigido trafiliazione, famiglia e matrimonio. La finalità procreativa non può essere l’elemento giuridicamente rilevante del matrimonio.

03 - Legittimare le unioni tra omosessuali avrebbe conseguenze positive, psicologiche e sociologiche, sull'intera società

Il riconoscimento sociale delle coppie omosessuali faciliterebbe il processo di accettazione, scardinando pregiudizi e rendendo ciò che prima era “il nemico” meno minaccioso poiché assimilato e ricompreso nelle norme di vita comune: il riconoscimento giuridico dei diritti delle persone omosessuali consentirebbe di decostruire l’interiorizzazione dell’omofobia che pervade le coscienze.

Riconoscere legalmente le unioni omosessuali significa approvare un modello un comportamento deviante dai valori fondamentali dell’umanità. Lo Stato ha il dovere di arginare il la progressiva accettazione sociale dell’omosessualità entro limiti che non mettano in pericolo il tessuto della moralità pubblica e che non espongano le giovani generazioni ad una concezione erronea della sessualità.

04 - L'unione tra persone dello stesso sesso non ha il fondamento antropologico e storico che, invece, hanno le relazioni tra eterosessuali

Il matrimonio eterosessuale è una invariante antropologica che permette lo scambio – di donne - ai fini di sostenere le struttura parentali. Il legame maschio-femmina è inoltre l'elemento chiave dell'evoluzione umana.

L'antropologia strutturale non fa riferimento alle differenze di genere per definire la valenza antropologica del matrimonio. L'Istituzione, infatti, si definisce nei termini di alleanza tra diversi gruppi che permette la creazione di strutture parentali. Che l'istituzione matrimoniale sia esclusivamente tra uomo e donna è una costruzione storica e, pertanto, non naturale.

05 - Il testo della costituzione riguardo la “società naturale” va interpretato in relazione ai cambiamenti socio-culturali

L'aggettivo “naturale” non deve far pensare ad una istituzione immutabile e determinata, ma va interpretato in senso evoluzionistico, al passo con i cambiamenti sociali.a della famiglia. Il termine utilizzato dai Costituenti nasce in un dato contesto storico e mira a riconoscere nella famiglia una istituzione pre-statale, che preesiste alla legislazione statale e che mantiene una sua autonomia.

Il testo della Costituzione che parla di “famiglia naturale” è inevitabilmente da intendersi in senso uomo - donna e non può subire variazioni ermeneutiche. All'epoca della stesura della carta costituzionale, benché la questione omosessuale non fosse sconosciuta, rimase estranea al dibattito costituzionale.

06 - Dal punto di vista giuridico-costituzionale può esserci matrimonio solo tra uomo e donna

Permettere alle coppie omosessuali di contrarre matrimonio è incostituzionale. Le unioni tra persone dello stesso sesso non possono avere fondamento guridico in quanto l'art. 29 della Costituzione si riferisce alla “famiglia naturale”, cioè composta da uomo e donna.

La possibilità di contrarre matrimonio rientra tra i diritti fondamentali della persona. Negare questo diritto per questioni legate alla sessualità confligge tanto con l'art. 3 della Costituzione - che riconosce pari dignità e vieta ogni discriminazione – quanto con la laicità dello Stato italiano, le cui decisioni non dovrebbero essere influenzate da questioni di origine confessionale.

07 - Occorre varare una legge sul modello delle civil partnership

Il governo ha varato una legge sulle civil partnership che consiste nella creazione di un elenco delle coppie civili per cui viene definito il regime giuridico, le disposizioni in materia di successione legittima, i diritti e doveri di solidarietà, l'assistenza sanitaria. L'unione però non è equiparata al matrimonio, motivo per cui, anche tra i favorevoli si manifesta qualche scontento.

Gli esponenti dell'opposizione, pur condividendo parzialmente la necessità di legiferare sulle “unioni di fatto”, si discostano dalla proposta del premier. Si sottolinea che il matrimonio è solo tra uomo e donna e solo a questo tipo di unione è classificabile come "famiglia", ed esclusivamente ad essa vanno destinati gli aiuti di Stato.

 
01

La trascrizione dei matrimoni gay contratti all'estero non è conforme alle leggi italiane e contraria all'ordine pubblico

CONTRARIO

 "A ogni evidenza le direttive che sono state date con provvedimenti dei sindaci, che prescrivono agli ufficiali di Stato civile di provvedere alla trascrizione dei matrimoni celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso non sono conformi alle leggi italiane" (Nozze gay all’estero, Alfano: "Annullare i registri". Merola:"Non obbedisco", "Il Corriere della Sera", 7 ottobre 2014). Così il misistro Alfano si pronuncia riguardo alla trascrizione di matrimoni omosessuali contratti all'estero da parte dei sindaci di alcune città italiane. Nell'ottobre 2015 il Consiglio di Stato ha stabilito la nullità delle trascrizioni in quanto non corrispondenti alle "condizioni necessarie per contrarre matrimonio", vale a dire la "diversità di sesso dei nubendi" (Sentenza del consiglio di Stato, reperibile su Nozze gay e trascrizione: la sentenza del Consiglio di Stato, "La Repubblica", 27 ottobre 2015).

 
02

Le unioni gay, in quanto non sono finalizzate alla procreazione, non possono essere legittimate

FAVOREVOLE

L’impossibilità di procreazione non può essere la condizione giuridica che toglie validità ad un vincolo matrimoniale. Poiché, dunque, la finalità procreativa non può essere l’elemento giuridicamente rilevante del matrimonio, e poiché l’orientamento sessuale non può essere una discriminante giuridica, ad ogni singolo, e dunque anche agli omosessuali, deve essere riconosciuto il diritto di costituire una famiglia e contrarre matrimonio.

CONTRARIO

Il fine della famiglia naturale, alla quale è connessa l’istituzione “matrimonio”, è quello della fecondazione, della procreazione e dell’educazione dei figli.
Se, dunque, il matrimonio come istituzione ha senso solo se l’unione che legalizza permette la procreazione, poiché soltanto una coppia che contempla la complementarietà tra i sessi può essere feconda in maniera naturale, così come espresso dalla Congregazione per la dottrina della fede, “nelle unioni omosessuali sono del tutto assenti quegli elementi biologici e antropologici del matrimonio e della famiglia che potrebbero fondare ragionevolmente il riconoscimento legale di tali unioni. Esse non sono in condizione di assicurare adeguatamente la procreazione e la sopravvivenza della specie umana” (Congregazione per la Dottrina della Fede, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento delle unioni tra persone omosessuali, 2003).
Poiché inadeguata alla procreazione, l’unione omosessuale non può essere famiglia e sarebbe inadeguato riconoscergli lo status giuridico di unione matrimoniale.

 
03

Legittimare le unioni tra omosessuali avrebbe conseguenze positive, psicologiche e sociologiche, sull'intera società

FAVOREVOLE

Dopo aver rilevato che l’omofobia rappresenta un elemento caratterizzante le nostre pratiche quotidiane, instaurando un legame essenziale tra l’omofobia e il maschilismo, lo psichiatra Vittorio Lingiardi analizza gli effetti della legalizzazione delle unioni gay dal punto di vista psicologico. Il riconoscimento sociale delle coppie omosessuali faciliterebbe il processo di accettazione, scardinando pregiudizi e rendendo ciò che prima era “il nemico” meno minaccioso poiché assimilato e ricompreso nelle norme di vita comune: l’approvazione e l’accettazione sociale dell’omosessualità e il riconoscimento giuridico dei diritti delle persone omosessuali consentirebbe di decostruire l’interiorizzazione dell’omofobia che pervade le coscienze

CONTRARIO

Riconoscere legalmente le unioni omosessuali significa approvare e rende un modello un comportamento deviante dai valori fondamentali dell’umanità. Lo Stato ha il dovere di arginare il fenomeno della progressiva accettazione sociale dell’omosessualità entro limiti che non mettano in pericolo il tessuto della moralità pubblica e che non espongano le giovani generazioni ad una concezione erronea del matrimonio e della sessualità.
Le unioni omosessuali sono nocive per il retto sviluppo della società umana e rendere l’omosessualità un comportamento assolutamente normale significa attentare alla psiche di tutti.

 
04

L'unione tra persone dello stesso sesso non ha il fondamento antropologico e storico che, invece, hanno le relazioni tra eterosessuali

FAVOREVOLE

L'antropologia strutturale non fa riferimento alle differenze di genere per definire la valenza antropologica del matrimonio. L'Istituzione, infatti, si definisce nei termini di alleanza tra diversi gruppi che permette la creazione di strutture parentali. Che l'istituzione matrimoniale sia esclusivamente tra uomo e donna è una costruzione storica e, pertanto, non naturale. Confutando la ineluttabilità della legge di natura, l'antropologa Françoise Héritier può affermare che “la verità antropologica è che tutto è una creazione dello spirito, e che non ci sono leggi di natura” (Françoise Héritier: la famille hétérosexuée est tout autant une construction sociale que la famille homosexuée, "L'obs", 25 novembre 2012, TdR).

CONTRARIO

Nel dibattito francese, coloro che si oppongono alla legalizzazione dei matrimoni omosessuali argomentano che le unioni tra uomo e donna hanno un fondamento antropologico. Così come nelle strutture sociali la proibizione dell'incesto è indispensabile per promuovere l'esogamia, cioè la scelta del partner al di fuori del gruppo di appartenenza per evitare che le relazioni si riproducano nel medesimo gruppo d'origine, così il matrimonio eterosessuale è una invariante antropologica che permette lo scambio – di donne - ai fini di sostenere le struttura parentali.
Nel dibattito italiano, orientato sul versante cattolico, la necessità di respingere la legalizzazione dei matrimoni omosessuali viene fondata sulla Rivelazione e sui passi delle Scritture, che sottolineano la complementarietà, anche biologica, tra uomo e donna.

Inoltre, è stato argomentato che l’essere partner è una condizione molto più generale e non identificabile con l’essere sposati.

 
05

Il testo della costituzione riguardo la “società naturale” va interpretato in relazione ai cambiamenti socio-culturali

FAVOREVOLE

L'art. 29 della Costituzione, che usa il termine “Famiglia naturale”, non sta ad indicare la natura biologicamente definita della famiglia. Il termine utilizzato dai Costituenti nasce in un dato contesto storico, fu il frutto di trattative e mira a riconoscere nella famiglia una istituzione pre-statale, un'area che preesiste alla legislazione statale e che, dunque, mantiene una sua autonomia. Nel dibattito interno alla assemblea Costituente, Aldo Moro affermò: “Non si tratta soltanto di riconoscere i diritti naturali alla famiglia, ma di riconoscere la famiglia come società naturale, la quale abbia le sue leggi ed i suoi diritti di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa, si deve inchinare” (Ordinanza del Tribunale di Venezia, n.177/3 aprile 2009). L'aggettivo “naturale” non deve far pensare ad una istituzione immutabile e determinata, ma va interpretato in senso evoluzionistico, al passo con i cambiamenti sociali. Il testo della Costituzione risente di un contesto storico ben preciso e i dettami relativi alla famiglia, così come altri, sono da intendersi in modo elastico e storicamente adeguato alle nuove istanze culturali e sociali.

CONTRARIO

Il testo della Costituzione che parla di “famiglia naturale” è inevitabilmente da intendersi in senso uomo - donna e non può subire variazioni ermeneutiche.
Nello spirito della costituzione volutamente si parla di “famiglia naturale” per indicare l'unione uomo – donna. Dai lavori preparatori risulta chiaro che, all'epoca della stesura della carta costituzionale, benché la questione omosessuale non fosse sconosciuta, rimase estranea al dibattito costituzionale. Inoltre, nei commi seguenti, si lascia spazio alla tutela dei diritti dei figli e della moglie, confermando, così, che la “famiglia naturale” su cui si legifera è connotata da una finalità procreativa.
Per questi motivi è impensabile associare alla “famiglia naturale” le coppie omosessuali.

 
06

Dal punto di vista giuridico-costituzionale può esserci matrimonio solo tra uomo e donna

FAVOREVOLE

La possibilità di contrarre matrimonio rientra tra i diritti fondamentali. Negare questo diritto per questioni legate alla sessualità confligge tanto con l'art. 3 della Costituzione - che riconosce pari dignità e vieta ogni discriminazione – quanto con la laicità dello Stato italiano, le cui decisioni non dovrebbero essere influenzate da questioni di origine confessionale.
L'ordinanza del Tribunale di Venezia (n. 177/3 aprile 2009) chiarisce che essendo “il diritto di contrarre matrimonio un momento essenziale di espressione della dignità umana, si ritiene che esso debba essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali (quali l'orientamento sessuale)”. Similmente, dopo aver riconosciuto che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è contrario all'ordine pubblico, la Corte di Cassazione, con la sentenza 4/2012, decreta che “il rifiuto di riconoscere la legittimità del matrimonio di persone dello stesso sesso collide con il principio di laicità dello Stato, che comporta il divieto di imporre regole tratte da una particolare morale di fonte religiosa”.

CONTRARIO

Permettere alle coppie omosessuali di contrarre matrimonio è incostituzionale. Contro la possibilità di estendere anche alle coppie omosessuali l'istituzione del matrimonio si alzano voci, provenienti dal modo delle associazioni, dal modo politico e ecclesiastico, che ribadiscono la specificità della famiglia eterosessuale e riconoscono solo in essa quella “famiglia naturale” a cui si riferisce l'art. 29 della Costituzione. Soltanto la “famiglia naturale” ha il diritto di ricevere le agevolazioni e il sostegno, economico e sociale, dello Stato. Per la Chiesa Cattolica: “Poiché le coppie matrimoniali svolgono il ruolo di garantire l'ordine delle generazioni e sono quindi di eminente interesse pubblico, il diritto civile conferisce loro un riconoscimento istituzionale. Le unioni omosessuali invece non esigono una specifica attenzione da parte dell'ordinamento giuridico, perché non rivestono il suddetto ruolo per il bene comune” (Congregazione per la Dottrina della Fede, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, 3 giugno 2003).

 
07

Occorre varare una legge sul modello delle civil partnership

FAVOREVOLE

Il premier Matteo Renzi annunciò che, a settembre 2014, il governo avrebbe varato una legge sulle unioni civili, denominate civil partnership, sul modello tedesco. Il provvedimento consiste nella creazione di un elenco delle coppie civili per cui viene definito il regime giuridico, le disposizioni in materia di successione legittima, i diritti e doveri di solidarietà, l'assistenza penitenziaria e sanitaria.
Nella proposta di legge non compare però il termine “matrimonio”, motivo per cui, anche tra i favorevoli, si manifesta ancora qualche scontento. Maccarone, presidente del circolo culturale Mario Mieli, spiega che, nonostante quello del governo sia un passo avanti, non è ancora soddisfacente: sarebbe giusto “prevedere sì diversi istituti alternativi a quello matrimoniale, ma dovrebbero essere tutti, matrimonio compreso, accessibili da coppie etero e coppie gay” (Luca Sappino, Unioni gay, l'ultima promessa di Matteo Renzi. Ma quanti ostacoli sul cammino della legge, “L'Espresso”, 17 giugno 2014). Dunque sì a una legislazione a favore, ma che sia effettivamente egualitaria e non crei istituzioni esclusive per le coppie omosessuali, che rinnoverebbero una pratica discriminatoria.

CONTRARIO

Gli esponenti dell'opposizione, pur condividendo parzialmente la necessità di legiferare sulle “unioni di fatto”, si discostano dalla proposta del premier.
Maurizio Sacconi (NCD) è ostile ad una proposta che riconosca un nucleo familiare diverso da quello composto da uomo e donna: “Ai conviventi, siano etero o gay, secondo noi non deve andare un euro della spesa pubblica” (Sacconi: No matrimoni gay, no soldi pubblici ma solo più tutele, “La Repubblica”, 17 giugno 2014).
Altre proposte riconoscono la necessità di legiferare per garantire diritti civili a ogni tipo di unione, non riconoscendo uno statuto specifico alle coppie omosessuali. Così si esprime Carlo Giovanardi (NCD): “Noi riteniamo che due uomini, due donne, una perpetua e un parroco, insomma chiunque decida di vivere in un rapporto di solidarietà, possa dirimere le questioni patrimoniali, successorie, eccetera […] I paesi che hanno introdotto l'uguaglianza tra le coppie gay e le etero, poi hanno dovuto introdurre tutto, utero in affitto compreso. Insomma, non impantaniamoci in una battaglia ideologica”. (Luca Sappino, Unioni civili, Carlo Giovanardi (Ncd) contro la proposta di Matteo Renzi, “L'Espresso”, 3 gennaio 2014).

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