La legge sul femminicidio è inutile
PRO O CONTRO?
Considerare inutile la legge sul femminicidio non coincide con una negazione del fenomeno, ma con una critica alla capacità del diritto penale di incidere sulle cause profonde della violenza maschile contro le donne. La polemica è riemersa con particolare intensità tra giugno e luglio 2026: il 17 giugno 2026 Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta del governo di introdurre il reato autonomo di femminicidio; il 20 giugno 2026 Roberto Vannacci ha contestato la nuova fattispecie definendola una distinzione impropria del reato in base alla vittima; il 25 giugno 2026 “La Repubblica” ha riportato, in forma distinta da quella polemica politica, le obiezioni di un gruppo di giuriste penaliste che continua a ritenere la riforma poco incisiva e tecnicamente problematica; il 1° luglio 2026 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio ha approvato una relazione comparata sui Paesi UE, segnalando che molti ordinamenti non dispongono di una fattispecie autonoma ma che l’esperienza italiana è ormai parte di un confronto europeo più ampio.
IL DIBATTITO IN 2 MINUTI:
Dire “omicidio” non basta: per i favorevoli la nuova legge rende visibile la matrice di dominio e discriminazione di genere.
Per i critici, la legge arriva all’ultimo stadio: senza agire su stalking, dipendenza e rischio, incide poco sui casi.
Audizione della vittima, obblighi informativi, formazione e cautele più forti sono parte dell’argomento favorevole.
Concetti come odio, dominio e discriminazione rischiano, secondo i critici, prove fragili e applicazioni diseguali.
Per i sostenitori, la categoria autonoma orienta statistiche, interpretazioni e responsabilità pubblica sul fenomeno.
GREVIO e i centri antiviolenza ricordano che protezione e prevenzione richiedono reti stabili, non solo nuove fattispecie.
La nuova legge nomina il fenomeno e ne riconosce la specificità giuridica
La legge sul femminicidio non è inutile anzitutto perché interviene su un vuoto di qualificazione. L’argomento di fondo è che una quota rilevante degli omicidi di donne non può essere letta solo come omicidio comune, poiché si colloca dentro relazioni di controllo, possesso, rifiuto dell’autonomia femminile o discriminazione di genere. La legge n. 181 del 2025 ha per questo introdotto l’art. 577-bis, che definisce il femminicidio come uccisione di una donna commessa con finalità di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o dominio in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come limitazione delle sue libertà individuali. Per i sostenitori, quel passaggio non produce una gerarchia del valore della vita umana, ma individua una motivazione qualificata e un contesto relazionale specifico, come avviene in molti altri reati aggravati o speciali.
La legge svolge una funzione di “nomina” che non è meramente lessicale. Paola Di Nicola Travaglini sostiene che la nuova fattispecie rompe la “falsa neutralità” del diritto penale, rendendo esplicita la struttura culturale e discriminatoria della violenza contro le donne. Claudia Pecorella, da una prospettiva diversa ma convergente, osserva che una fattispecie speciale può rendere riconoscibile agli occhi dei consociati e degli operatori la matrice patriarcale di un insieme di condotte che, fino a ieri, venivano spesso ricondotte a passioni private, gelosia o conflitto di coppia. In questo senso, l’utilità della legge starebbe anche nel cambiare il linguaggio istituzionale con cui lo Stato descrive il fenomeno: non un fatto privato degenerato, ma un delitto che prende forma nel rifiuto della libertà femminile.
Sul piano sovranazionale, il Comitato CEDAW dell’ONU, nelle osservazioni sull’Italia del 2024, ha segnalato come criticità l’assenza di un reato specifico di femminicidio e ha raccomandato di introdurlo espressamente nel Codice penale. Per i sostenitori della riforma, questa raccomandazione non basta da sola a rendere obbligata una specifica tecnica legislativa, ma mostra che il tema della nominazione giuridica del femminicidio non è una bizzarria nazionale: rientra in una tendenza internazionale a distinguere e misurare le uccisioni di donne legate al genere. Anche la recente relazione della Commissione parlamentare di inchiesta approvata il 1° luglio 2026 colloca il caso italiano dentro una comparazione europea, suggerendo che l’adozione di una fattispecie autonoma può diventare un elemento di armonizzazione e di leggibilità del fenomeno nel diritto comparato.
Chi difende la legge, dunque, non sostiene necessariamente che il solo art. 577-bis faccia diminuire in modo automatico i femminicidi. Sostiene invece che il diritto penale, quando definisce correttamente un fenomeno, non è inutile anche se non è sufficiente. Può dare un nome giuridico a un movente prima sottostimato, può rendere più coerenti l’azione giudiziaria e la raccolta dei dati, può sottrarre il discorso pubblico alla narrazione dell’eccezione passionale e può obbligare interpreti e istituzioni a confrontarsi con il carattere strutturale della violenza di genere.
Madeleine Maresca, 3 luglio 2026
Più repressione non equivale a più prevenzione
La tesi contraria più diffusa non contesta l’esistenza del femminicidio come fenomeno, ma l’idea che una nuova fattispecie penale sia il luogo decisivo in cui contrastarlo. I critici ricordano che il femminicidio è l’esito finale di dinamiche precedenti: maltrattamenti, stalking, isolamento, dipendenza economica, controllo coercitivo, sottovalutazione del rischio, difficoltà di uscita dalla relazione violenta. Se è così, concentrare il messaggio pubblico sulla pena dell’ultimo delitto può produrre un effetto di spostamento dell’attenzione, lasciando in secondo piano la fase in cui i fatti potrebbero essere prevenuti. “D.i.Re” lo ha detto in modo netto già all’avvio del ddl: la creazione della fattispecie non tranquillizza e non fa prevedere un calo del numero dei femminicidi. Servono investimenti, formazione e riconoscimento delle discriminazioni che stanno alla base del fenomeno.
I dati Istat rafforzano questa obiezione. I primi risultati dell’indagine 2025 mostrano che il numero delle vittime di violenza fisica o sessuale nei cinque anni precedenti è sostanzialmente stabile rispetto al 2014 e che soltanto il 10,5% delle vittime di violenza da partner o ex partner negli ultimi cinque anni denuncia alle autorità. La stessa indagine segnala che partner ed ex partner restano responsabili di quote molto elevate delle forme più gravi di violenza sessuale. Parallelamente, il report Istat sugli omicidi 2024 registra 116 donne uccise, con 62 casi ad opera di partner o ex partner. Questi numeri indicano che il nodo principale è la capacità di far emergere e interrompere la violenza prima dell’omicidio, non la ridefinizione del fatto al momento in cui il delitto si è già consumato.
Le organizzazioni della società civile aggiungono un ulteriore elemento: senza dati adeguati e servizi stabili, il diritto penale lavora quasi al buio. ActionAid, con la campagna #DatiBeneComune, sostiene che il nuovo reato non basta se non si riesce a disporre di dati aperti e dettagliati su denunce, procedimenti, condanne e vittime, e che l’assenza di dati strutturati rende le politiche inefficaci. La critica non è antigiuridica: è una critica di priorità. Dire che la legge è “inutile”, in questo quadro, significa dire che il suo eventuale valore simbolico non si traduce in riduzione del rischio se manca un’infrastruttura di prevenzione capace di trasformare l’informazione in intervento.
Anche GREVIO, gruppo di esperte sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, pur senza usare il lessico polemico dell’inutilità, offre appoggio a questo ragionamento quando chiede finanziamenti pluriennali adeguati per centri antiviolenza e case rifugio, standard qualitativi verificati, monitoraggio effettivo e formazione continua. Il punto, per il fronte critico, è che tutte queste esigenze non sono accessorie ma centrali. Se non vengono soddisfatte, la legge rischia di intervenire dopo, e non prima; sul titolo di reato, e non sulla catena di omissioni, errori e carenze che consente all’escalation violenta di arrivare fino all’omicidio. In questa prospettiva, “inutile” significa soprattutto poco incidente sul luogo reale della prevenzione.
Madeleine Maresca, 3 luglio 2026
La legge non introduce soltanto una pena, ma un pacchetto più ampio di tutele
La legge sul femminicidio non è “solo ergastolo”. Già nella fase di presentazione del disegno di legge, il governo ha descritto il provvedimento come un intervento più ampio: audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero nei casi di codice rosso, maggiori obblighi informativi sulla libertà dell’indagato o del condannato, regime cautelare più severo in presenza di esigenze concrete, rafforzamento della formazione dei magistrati e facilitazioni per le vittime sul piano del patrocinio e dell’accesso ai servizi. Anche dopo l’approvazione definitiva, la comunicazione istituzionale ha insistito sul fatto che la riforma non si riduce al reato autonomo, ma modifica più segmenti della risposta pubblica alla violenza contro le donne.
Questa lettura è confermata, almeno in parte, anche da fonti meno politiche. La relazione della Cassazione del 14 gennaio 2026 osserva che, oltre al delitto autonomo di femminicidio, la legge contiene disposizioni dirette a rafforzare il procedimento penale, il settore penitenziario, la formazione dei magistrati e degli operatori sanitari, nonché l’accesso delle vittime alla giustizia. Il parere dell’ANM del 30 maggio 2025, pur segnalando problematicità, descrive lo “spirito” della riforma come volto a una tutela rapida ed effettiva delle persone offese, valorizzando, tra l’altro, l’audizione non delegabile della vittima, il diritto di essere informata e l’incremento degli obblighi formativi. Per i sostenitori, proprio questi elementi mostrano che definire la legge inutile significa guardare solo all’innalzamento sanzionatorio e non al resto dell’architettura.
Anche GREVIO, gruppo di esperte sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, pur mantenendo una postura valutativa non schierata, offre elementi che chi sta dalla parte del “non è inutile” utilizza spesso. Nel rapporto sull’Italia pubblicato a dicembre 2025, il gruppo di esperti del Consiglio d’Europa accoglie positivamente l’espansione del quadro legislativo italiano, incluse la raccolta statistica rafforzata e le riforme procedurali che prevedono pubblici ministeri dedicati, linee guida nazionali sulla formazione e corsie più rapide in alcuni procedimenti di famiglia con allegazioni di violenza domestica. È vero che GREVIO aggiunge molte raccomandazioni ulteriori; ma proprio questa combinazione di apprezzamento per i progressi e richiesta di completamento suggerisce, in ottica favorevole, che il problema non sia l’inutilità della legge, bensì la necessità di inserirla in una strategia più larga.
Letta così, la riforma non appare come una risposta esaustiva ma come un tassello normativo capace di incidere su più piani contemporaneamente: definizione del fatto, organizzazione degli uffici, voce processuale della persona offesa, formazione specialistica, raccordo con il sistema di protezione. Chi la considera utile sostiene dunque che il giudizio corretto non sia “basta o non basta”, ma “aggiunge o non aggiunge”. Il pacchetto complessivo, a loro avviso, aggiunge strumenti che prima non esistevano in quella forma o non avevano la medesima visibilità normativa.
Madeleine Maresca, 3 luglio 2026
La nuova fattispecie presenta problemi di determinatezza e prova
Una seconda importante obiezione riguarda la tecnica legislativa. In questo caso il nodo non è politico, ma strettamente giuridico: perché una norma penale sia conforme ai principi dello Stato di diritto, la fattispecie di reato deve essere formulata in modo sufficientemente preciso, così da poter essere applicata dai giudici secondo criteri prevedibili e non arbitrari.
La Corte di cassazione, nella relazione predisposta dal suo Ufficio del Massimario e del Ruolo (l'organo che analizza le novità legislative e ne fornisce una prima interpretazione sistematica), riconosce espressamente che l'opportunità stessa di introdurre il nuovo delitto di femminicidio ha rappresentato il principale terreno di confronto durante l'iter della riforma. La relazione osserva inoltre che gli effetti applicativi della norma dovranno essere monitorati nel tempo e richiama alcune possibili interpretazioni elaborate per superare eventuali dubbi di legittimità legati all'indeterminatezza della fattispecie o alla sua ragionevolezza. In altre parole, la stessa fonte istituzionale incaricata di illustrare la legge riconosce che la sua tenuta sul piano interpretativo costituisce una questione aperta.
Su questo aspetto si concentra anche una parte della dottrina penalistica. Fabrizio Filice e Alessia Rotolo, pur riconoscendo la specificità del fenomeno del femminicidio, evidenziano diverse criticità nella formulazione del disegno di legge (DDL) e nella sua impostazione, giudicata eccessivamente orientata all'inasprimento delle pene. Alessandro Roiati, analizzando la legge dopo la sua entrata in vigore, segnala possibili contraddizioni interpretative, difficoltà di coordinamento con la disciplina già esistente e dubbi sulla reale efficacia deterrente della nuova fattispecie. Analogamente, il contributo della penalista Valeria Torre, riportato da “La Repubblica”, sostiene che espressioni come “odio di genere” o “controllo sistemico” appartengano più al linguaggio della sociologia che a quello del processo penale, nel quale ogni elemento del reato deve poter essere accertato con prove rigorose.
Secondo questa impostazione critica, il problema non è soltanto teorico. Se la fattispecie è formulata con concetti troppo elastici o di difficile delimitazione, possono verificarsi applicazioni non uniformi: casi simili potrebbero essere qualificati in modo diverso, il processo potrebbe concentrarsi eccessivamente sull'accertamento del movente anziché sulla condotta e, in alcuni casi, la ricostruzione delle relazioni personali e delle motivazioni dell'autore potrebbe comportare ulteriori forme di vittimizzazione secondaria per i familiari della vittima o per le persone coinvolte nel procedimento.
I critici fanno notare che l’ordinamento italiano già disponeva di una rete ampia di strumenti repressivi per i casi più gravi: omicidio volontario, aggravanti legate al rapporto affettivo, maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale, misure cautelari e codice rosso. Se la risposta punitiva massima era già spesso l’ergastolo, la nuova utilità dovrebbe consistere nella più precisa selezione dei casi. Ma proprio questa selezione diventa il punto debole: provare in giudizio che l’uccisione è stata commessa “in quanto donna”, oppure come atto di controllo o possesso, richiede un’operazione interpretativa delicata, potenzialmente esposta a letture culturali non uniformi e a contenziosi sui confini del reato. In questa ottica, la legge rischia di essere o troppo stretta, lasciando fuori casi che nel dibattito pubblico verrebbero percepiti come femminicidi, o troppo elastica, con tensioni rispetto ai principi di determinatezza e tassatività.
Per chi sostiene la tesi dell’inutilità, dunque, il problema non è solo che “non serve a prevenire”, ma che “potrebbe funzionare male quando arriva in tribunale”. Una legge che produce difficoltà tipizzatorie, richiede prove sottili sul movente e apre spazi di incertezza interpretativa rischia di moltiplicare il dibattito simbolico senza consolidare una giurisprudenza stabile e prevedibile.
Madeleine Maresca, 3 luglio 2026
Anche gli effetti simbolici, statistici e comparativi possono avere utilità
Esiste una nozione di utilità meno immediata: la capacità della legge di produrre effetti simbolici, statistici e di coordinamento. Nella discussione pubblica italiana, “simbolico” viene spesso usato come sinonimo di “inutile”. Ma questa equivalenza è contestabile. Se il femminicidio è anche un problema di riconoscimento pubblico, rappresentazione istituzionale e capacità di leggere i moventi di genere, allora il simbolo ha una funzione pratica: orienta il modo in cui polizia, procure, giudici, media e opinione pubblica classificano i fatti. Paola Di Nicola Travaglini sostiene che l’introduzione del delitto autonomo ha precisamente questa funzione di rottura della neutralizzazione del fenomeno; Claudia Pecorella aggiunge che la riconoscibilità della matrice patriarcale può avere un impatto sul modo in cui le condotte vengono lette e giudicate.
Questa idea si collega anche ai dati e al monitoraggio. La relazione della Cassazione richiama espressamente il fatto che le sorti applicative della nuova fattispecie dovranno essere monitorate e ricorda la previsione di una relazione annuale del Ministro della giustizia alle Camere sulle condanne e assoluzioni per femminicidio, insieme ai dati disaggregati sull’omicidio. Chi difende la legge vi legge un punto essenziale: solo ciò che viene nominato in modo distinto può essere misurato con maggiore precisione e sottoposto a valutazione pubblica. In una materia in cui i confini statistici sono stati a lungo controversi, l’emersione di una categoria penale autonoma può aiutare a costruire serie storiche più leggibili, a distinguere meglio tra omicidi di donne e femminicidi in senso stretto e a rendere più trasparente il rapporto fra reati-spia, processo ed esito letale.
Sul piano internazionale, questo argomento riceve ulteriore sostegno. Il CEDAW, Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, non si limita a raccomandare la criminalizzazione specifica: chiede anche dati sistematici e disaggregati su tutte le forme di violenza di genere, incluso il femminicidio. La relazione comparata approvata dalla Commissione parlamentare il 1° luglio 2026 mostra, inoltre, che in Europa non esiste un assetto uniforme: molti Stati non hanno una fattispecie specifica, ma proprio per questo il caso italiano può fungere da laboratorio di valutazione, utile a capire se una nominazione penale autonoma migliori l’analisi e il coordinamento istituzionale. Per la posizione a favore della legge, dunque, la sua utilità non si misura soltanto nei femminicidi evitati, ma anche nella capacità di costruire responsabilità pubblica, comparabilità e conoscenza.
In questa chiave, definire la riforma “inutile” sarebbe prematuro anche temporalmente. La legge è entrata in vigore il 17 dicembre 2025; a metà 2026 il sistema è ancora nella fase iniziale di assestamento. Se la norma viene giudicata come strumento di classificazione, orientamento e monitoraggio, il suo impatto richiede tempo per essere osservato. La tesi favorevole, quindi, non promette miracoli repressivi, ma afferma che un ordinamento che vuole prendere sul serio il femminicidio non può rinunciare a nominarlo, raccoglierne i dati e valutarne separatamente la risposta giudiziaria.
Madeleine Maresca, 3 luglio 2026
Senza servizi, fondi e dati, la legge può suscitare attenzione ma non risolvere il problema
Esiste il rischio di una sproporzione tra visibilità politica della riforma e trasformazione concreta delle condizioni in cui la violenza nasce, si aggrava e viene intercettata. Qui la critica non consiste nel dire che il reato non debba esistere in assoluto, ma nel sostenere che la centralità simbolica attribuita alla nuova fattispecie può oscurare ciò che le fonti statistiche e i monitoraggi internazionali individuano come priorità: continuità dei finanziamenti, standard verificabili dei centri, formazione specialistica, interoperabilità dei dati, capacità di valutazione del rischio, protezione nelle fasi di separazione e fuoriuscita dalla relazione violenta. “D.i.Re” lo formula in termini espliciti: il femminicidio non può essere eradicato “dal codice” se non cambia la realtà che lo produce; ActionAid, da un altro versante, sottolinea che senza dati completi il sistema non è in grado neppure di capire dove fallisce.
Il rapporto GREVIO, gruppo di esperte sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, del 2025 conferisce peso istituzionale a questa critica. Pur apprezzando l’espansione del quadro normativo italiano, il documento insiste sulla necessità di dare ai centri antiviolenza e ai rifugi fondi sufficienti e sostenibili, di verificare il rispetto di standard qualitativi fondati sull’expertise specifica e di migliorare il monitoraggio delle obbligazioni di raccolta dati tra forze di polizia, procure e giudici. Se si legge il rapporto GREVIO insieme ai dati Istat, il quadro che emerge è chiaro: la violenza resta diffusa, una parte consistente non viene denunciata, il percorso di uscita è ancora fragile e le reti territoriali non sono omogenee. In questo quadro, il reato autonomo può anche esistere, ma non può essere il dispositivo decisivo.
Sul piano del discorso pubblico, quando il confronto politico si concentra soprattutto sull’esistenza stessa del reato autonomo, il rischio è semplificare la questione in favorevoli e contrari alla parola “femminicidio”, lasciando sullo sfondo i temi meno visibili ma più operativi. L’articolo di “la Repubblica” del 25 giugno 2026 è significativo proprio perché distingue la critica tecnica delle penaliste dalla polemica politica generale: si può ritenere il reato poco utile senza per questo negare la specificità del femminicidio o minimizzare la violenza maschile contro le donne. Questa distinzione va preservata.
L’ affermazione “la legge sul femminicidio è inutile” esprime, nella sua versione più argomentata, un giudizio di sproporzione: troppo investimento simbolico sulla soglia finale del sistema penale, troppo poco sulla prevenzione primaria, sulla protezione tempestiva e sull’infrastruttura di conoscenza e cura. Da questo punto di vista, la legge non è criticata perché sbaglia bersaglio morale, ma perché rischia di colpire solo l’ultimo fotogramma, lasciando in piedi quasi tutto il film che lo precede.
Madeleine Maresca, 3 luglio 2026