Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo e nuovo Regolamento UE sui rimpatri
PRO O CONTRO?
Il dibattito europeo sulle migrazioni è entrato, nelle ultime settimane, in una fase nuova e più concreta. Se tra il 2020 e il 2024 il confronto si era concentrato soprattutto sulla negoziazione delle riforme, tra il 2025 e il giugno 2026 l’attenzione si è progressivamente spostata sulla loro attuazione e sulla capacità del nuovo sistema di funzionare nella pratica.
Per comprendere questa svolta è però necessario fare un passo indietro. La crisi migratoria del 2015, durante la quale oltre un milione di persone raggiunse l’Europa attraverso il Mediterraneo secondo i dati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees), mise in evidenza le fragilità del sistema europeo comune di asilo. Le regole allora vigenti erano state concepite per gestire volumi molto più contenuti e producevano forti squilibri tra gli Stati membri situati alle frontiere esterne dell’Unione e quelli dell’Europa centrale e settentrionale. In quel contesto si diffuse l’idea di superare la logica del Regolamento di Dublino, incentrata principalmente sull’individuazione dello Stato competente a esaminare una domanda di protezione internazionale, per costruire invece un sistema più ampio e integrato che comprendesse gestione delle frontiere, registrazione degli arrivi, procedure di asilo, condivisione delle responsabilità, raccolta dei dati e politiche di rimpatrio.
IL DIBATTITO IN 2 MINUTI:
Screening, banca dati comune e procedure armonizzate puntano a ridurre divergenze nazionali e movimenti secondari.
Procedure accelerate, paesi sicuri e filtri di frontiera possono aumentare il rischio di errori e trattenimenti.
Il Patto sostituisce il vecchio schema volontario con un meccanismo UE più stabile e governato annualmente.
Il nuovo regolamento è accusato di esternalizzare il controllo e di ampliare troppo gli strumenti coercitivi.
European Return Order, cooperazione tra Stati e regole comuni mirano a colmare il divario tra decisioni e ritorni effettivi.
Per le ONG, gli Stati possono continuare a scaricare il peso sui paesi di frontiera con contributi alternativi.
Un quadro comune può ridurre la frammentazione europea
Il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo mira innanzitutto a correggere uno dei limiti strutturali più evidenti del sistema europeo: l’esistenza di regole formalmente comuni, ma applicate in modo molto diverso da uno Stato membro all’altro. La Commissione europea presenta l’entrata in applicazione del Patto, avvenuta il 12 giugno 2026, come il passaggio da un mosaico di prassi nazionali a un quadro normativo unico composto da dieci atti legislativi, fondato su procedure comuni, controlli uniformi e un utilizzo più integrato di Eurodac, la banca dati europea che raccoglie le impronte digitali e altri dati biometrici dei richiedenti asilo e di alcune categorie di migranti.
Secondo le nuove regole, tutti gli arrivi irregolari alle frontiere esterne dell’Unione devono essere registrati e sottoposti a una fase iniziale di screening che comprende controlli di identità, verifiche di sicurezza, valutazioni sanitarie e accertamenti relativi a eventuali condizioni di vulnerabilità. Solo successivamente le persone vengono indirizzate verso la procedura più appropriata. L’idea alla base del sistema è che un’armonizzazione delle procedure fin dal primo contatto con le autorità riduca la discrezionalità amministrativa e renda meno probabili sia le lacune nei controlli alle frontiere sia differenze eccessive nel trattamento dei richiedenti protezione internazionale.
Per i sostenitori della riforma, il principale valore aggiunto del Patto non risiede nei singoli strumenti considerati separatamente, ma nel loro carattere interdipendente. Un briefing del Think Tank del Parlamento europeo ricorda che l’intero progetto nasce dopo un decennio segnato da forti pressioni migratorie e crisi successive, dalla crisi migratoria del 2015-2016 fino alle tensioni alle frontiere orientali dell’Unione europea. L’obiettivo è riunire all’interno di un’unica cornice normativa le procedure di asilo, la gestione delle frontiere, la distribuzione delle responsabilità tra gli Stati membri e le politiche di integrazione.
Il Patto non viene, dunque, interpretato semplicemente come un rafforzamento delle misure di controllo e sicurezza, ma come un tentativo di costruire una governance europea più coerente. L’intento è evitare che gli Stati situati alle frontiere esterne dell’Unione siano lasciati soli nella gestione degli arrivi e, allo stesso tempo, impedire che gli Stati dell’interno adottino politiche nazionali fortemente disallineate rispetto al quadro comune. Anche il Consiglio dell’Unione europea, al momento dell’adozione del Patto, il 14 maggio 2024, aveva evidenziato questo aspetto, sostenendo la necessità di gestire i flussi migratori attraverso procedure efficienti e uniformi e una più equa condivisione delle responsabilità.
Gioca a favore del nuovo sistema anche la maggiore prevedibilità che esso potrebbe garantire. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM, o IOM nella denominazione inglese) e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees) hanno definito l’entrata in vigore del Patto un passo verso un sistema più coerente e strutturato, potenzialmente in grado di ridurre i tempi delle procedure, diminuire gli arretrati amministrativi e offrire maggiore certezza sia alle amministrazioni pubbliche sia alle persone coinvolte. Questo elemento ha anche una rilevanza politica significativa. Se la gestione europea delle migrazioni appare più ordinata e meno dipendente da logiche emergenziali, diminuisce il rischio che i singoli Stati membri ricorrano a iniziative unilaterali o a deroghe permanenti rispetto alle regole comuni. In questa direzione si muovono anche le analisi dell’European Policy Centre (EPC), secondo cui la principale innovazione del Patto consiste nella creazione di un nuovo ciclo di governance capace di spostare la politica migratoria europea da una gestione basata sulla crisi a una gestione continuativa e programmata. Il Patto, così, non eliminerebbe le divergenze politiche tra gli Stati membri, ma offrirebbe un quadro comune all’interno del quale affrontarle.
I sostenitori della riforma evidenziano inoltre che il nuovo sistema entra in funzione in un contesto meno caotico rispetto a quello vissuto durante la crisi del 2015. Nel 2025 le domande di asilo presentate per la prima volta nell’Unione europea sono diminuite del 27% rispetto all’anno precedente, mentre Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ha registrato una riduzione del 26% degli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne. I sostenitori del Patto interpretano questi dati non come una prova del suo successo – poiché nel 2025 il nuovo quadro normativo non era ancora pienamente applicato – ma come una finestra di opportunità favorevole alla sua implementazione. Introdurre regole complesse in una fase caratterizzata da una pressione migratoria relativamente più contenuta potrebbe infatti consentire agli Stati membri di adattarsi gradualmente al nuovo sistema, evitando che esso entri in funzione già in condizioni di emergenza.
Il Patto è dunque considerato soprattutto come un investimento istituzionale di lungo periodo: non una soluzione definitiva a tutte le criticità della politica migratoria europea, ma un tentativo di sostituire il disordine normativo e negoziale che ha caratterizzato l’ultimo decennio con un quadro di gestione realmente europeo, più stabile, coordinato e prevedibile.
Nina Celli, 18 giugno 2026
Procedure accelerate e “paesi sicuri” possono indebolire la tutela individuale
La critica più frequente rivolta al nuovo assetto europeo in materia di migrazione e asilo non riguarda l’obiettivo di creare regole comuni, quanto piuttosto il modo in cui il nuovo sistema bilancia esigenze di efficienza amministrativa e tutela dei diritti fondamentali.
Secondo Human Rights Watch, il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo facilita l’accelerazione delle procedure, riduce alcuni spazi di tutela e amplia il ricorso al trattenimento amministrativo, in particolare nell’ambito delle procedure di frontiera che possono essere collegate direttamente al rimpatrio in caso di diniego della domanda di protezione. L’aspetto ritenuto più problematico è che molte persone vengano sottoposte a controlli preliminari e meccanismi di selezione ancora prima di essere considerate, dal punto di vista giuridico, all’interno del territorio dell’Unione europea. Attraverso le procedure di screening iniziale, i richiedenti possono essere indirizzati verso percorsi accelerati e più restrittivi. Il rischio è che il sistema sposti progressivamente il proprio baricentro dal diritto d’asilo come valutazione individuale dei bisogni di protezione verso una gestione selettiva del rischio migratorio.
Su questo tema assume particolare rilevanza anche la revisione del concetto di “Paese terzo sicuro” e l’introduzione del primo elenco europeo dei “Paesi di origine sicuri”, approvate definitivamente nel febbraio 2026. Il Consiglio dell’Unione europea presenta entrambe le innovazioni come strumenti destinati a rendere le procedure più rapide, uniformi ed efficienti. Tuttavia, proprio su questo punto si concentra una delle principali obiezioni avanzate da organizzazioni per i diritti umani, giuristi e parte della dottrina. Una maggiore velocità procedurale può tradursi nella presunzione che alcune domande siano meno fondate di altre, aumentando la possibilità che vengano dichiarate inammissibili o esaminate con modalità accelerate. Particolare attenzione viene riservata alla modifica del cosiddetto connection criterion, ossia il criterio di collegamento tra il richiedente asilo e il Paese terzo considerato sicuro. Le nuove norme non richiedono più che tale collegamento sia necessariamente presente per applicare il concetto di Paese terzo sicuro. Per i contrari, si tratta di un cambiamento significativo, poiché riduce il peso del rapporto concreto tra la storia personale del richiedente e il Paese verso il quale potrebbe essere trasferito o nel quale potrebbe essere invitato a cercare protezione.
A questa critica si aggiunge una dimensione più strettamente giuridica. In uno studio pubblicato dal Centre for European Policy Studies (CEPS), i ricercatori Sergio Carrera e Davide Colombi sostengono che le recenti proposte europee sui rimpatri e sui Paesi sicuri siano state avanzate senza una valutazione preventiva d’impatto sufficientemente approfondita. Considerate nel loro insieme, le riforme introdotte tra il 2025 e il 2026 accentuerebbero una tendenza verso l’esternalizzazione della gestione migratoria e verso un maggiore ricorso agli strumenti di allontanamento.
La questione non riguarda soltanto l’indirizzo politico delle riforme, ma anche la tenuta degli standard giuridici europei e internazionali. Se il Patto adottato nel 2024 aveva già rafforzato alcuni strumenti di controllo e gestione delle frontiere, le successive modifiche relative ai rimpatri e ai Paesi sicuri spingerebbero ulteriormente verso una maggiore discrezionalità degli Stati membri nella qualificazione di determinati Paesi come sicuri e nell’applicazione di procedure accelerate a specifiche categorie di richiedenti. Il rischio è che il diritto a un esame individuale della domanda rimanga formalmente garantito, ma venga nella pratica limitato da presunzioni procedurali, tempi più ristretti e margini di valutazione ridotti.
Anche le organizzazioni internazionali che hanno assunto posizioni più caute e pragmatiche, come l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees) e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM o IOM), pur riconoscendo il valore di un sistema europeo più prevedibile e coordinato, insistono sul fatto che il vero banco di prova sarà l’attuazione concreta delle nuove regole. Entrambe le organizzazioni sottolineano che nessuna persona dovrebbe essere trasferita, respinta o rimpatriata verso un Paese in cui rischi persecuzioni, conflitti armati, torture o altri gravi danni. Questo richiamo evidenzia il nucleo centrale della tesi contraria: il problema non riguarda soltanto le norme adottate, ma la capacità di un sistema progettato per accelerare le procedure e filtrare gli ingressi di garantire, allo stesso tempo, un’effettiva individuazione delle vulnerabilità individuali, il diritto all’ascolto, l’accesso a un ricorso effettivo e il rispetto del principio di non-refoulement, cioè il divieto di trasferire una persona verso un luogo in cui la sua vita o la sua libertà potrebbero essere minacciate.
Oggi, la risposta a questa domanda rimane incerta. Ed è proprio tale incertezza, quando riguarda diritti fondamentali riconosciuti dal diritto europeo e internazionale, a rappresentare il principale motivo di preoccupazione.
Nina Celli, 18 giugno 2026
Solidarietà e governance annuale possono correggere i limiti di Dublino
Uno degli obiettivi dichiarati del Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo è superare, almeno in parte, la tradizionale contrapposizione tra il principio della responsabilità del Paese di primo ingresso e una solidarietà tra Stati membri spesso rimasta volontaria o applicata in modo discontinuo. Secondo la Commissione europea, il nuovo sistema introduce un modello di solidarietà obbligatoria ma flessibile, costruito in funzione delle esigenze concrete e destinato a sostituire meccanismi precedenti basati prevalentemente su adesioni volontarie.
Pur non imponendo a tutti gli Stati membri la stessa forma di contributo, il Patto prevede una cornice annuale di coordinamento nella quale vengono valutate le pressioni migratorie sui diversi Paesi, individuate eventuali situazioni di particolare difficoltà e attivata, se necessario, una riserva europea di solidarietà. L’obiettivo politico dichiarato è evitare che gli Stati situati alle frontiere esterne dell’Unione europea debbano affrontare da soli fasi di forte pressione migratoria o situazioni di squilibrio prolungato.
Il cambiamento più significativo non riguarda solo il contenuto delle misure previste, ma soprattutto il metodo attraverso cui la solidarietà viene organizzata. In passato, gli interventi di sostegno tra Stati membri tendevano infatti ad arrivare in ritardo, in modo limitato oppure dopo lunghi e complessi negoziati politici. Nel nuovo sistema monitoraggio, raccolta dei dati, pianificazione e contributi degli Stati vengono inseriti all’interno di un ciclo regolare e strutturato.
L’European Policy Centre (EPC), uno dei principali centri di ricerca europei sulle politiche dell’Unione, osserva che proprio questa governance continuativa rappresenta l’elemento più innovativo del Patto. Il vero salto di qualità non risiederebbe in una singola norma, ma nella capacità di creare un meccanismo permanente di gestione e coordinamento. Se il sistema dovesse funzionare come previsto, l’Unione europea potrebbe intervenire preventivamente, identificando e affrontando le situazioni di pressione prima che si trasformino in crisi conclamate, anziché reagire soltanto dopo il loro verificarsi.
Anche il Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS, European Parliamentary Research Service) evidenzia che una delle ambizioni centrali del Patto consiste nel rafforzare la condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri. Pur riconoscendo la persistenza di divergenze politiche e resistenze nazionali, l’EPRS sottolinea che il nuovo quadro normativo cerca di inserire tale principio all’interno di procedure più stabili e prevedibili rispetto al passato.
Altro elemento a favore della riforma è il carattere flessibile del meccanismo di solidarietà. Nel dibattito europeo degli ultimi anni, l’ipotesi di una redistribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati membri è stato uno degli aspetti più controversi e divisivi. Alcuni governi hanno infatti contestato l’idea di quote vincolanti di ricollocazione. Il Patto cerca di superare questo ostacolo, consentendo forme diverse di partecipazione. Gli Stati membri possono contribuire attraverso il ricollocamento di persone, il sostegno operativo, il supporto tecnico, il contributo finanziario o altre misure concordate a livello europeo. Questa soluzione – secondo i favorevoli – potrebbe apparire meno ambiziosa dal punto di vista della redistribuzione obbligatoria, ma risulta più realistica sul piano politico e quindi potenzialmente più sostenibile nel lungo periodo.
Anche l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM o IOM) e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees), pur evidenziando alcuni limiti del sistema, hanno accolto favorevolmente l’idea di una cooperazione tra Stati membri più prevedibile e strutturata. Il Patto viene così interpretato non come una soluzione ideale a tutte le criticità della politica migratoria europea, ma come un compromesso praticabile in grado di garantire maggiore continuità e stabilità nel tempo.
Vi è inoltre il tema della tenuta istituzionale del nuovo sistema. Gli analisti dell’European Policy Centre sottolineano che il primo vero banco di prova non coincide tanto con l’entrata in vigore del Patto, avvenuta il 12 giugno 2026, ma soprattutto con i cicli successivi di attuazione, quando sarà possibile verificare se i meccanismi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità funzioneranno concretamente. Per i sostenitori della riforma, per la prima volta esiste un sistema strutturato di monitoraggio e verifica basato su rapporti periodici, decisioni annuali, valutazioni della pressione migratoria e possibili interventi correttivi. Anche qualora la redistribuzione delle responsabilità rimanesse imperfetta, il nuovo assetto risulterebbe meno dipendente dalla volontà politica dei singoli governi e più ancorato a procedure europee ricorrenti e formalizzate.
Il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo non è presentato come una cancellazione del sistema di Dublino e del principio di responsabilità del Paese di primo ingresso. Piuttosto, rappresenta un tentativo di attenuarne gli effetti più controversi attraverso una governance comune più robusta, capace di combinare responsabilità nazionali e solidarietà europea all’interno di un quadro più stabile e prevedibile.
Nina Celli, 18 giugno 2026
Return hubs e ampliamento della detenzione vanno verso l’esternalizzazione del sistema
Tra le principali contestazioni rivolte alle più recenti riforme europee in materia migratoria c’è il nuovo Regolamento sui rimpatri e, in particolare, la possibilità di creare i cosiddetti return hubs, ossia strutture situate in Paesi terzi destinate a facilitare il rimpatrio delle persone che non hanno ottenuto il diritto di soggiornare nell’Unione europea. Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo descrivono questi accordi come strumenti finalizzati a rendere più efficaci le procedure di ritorno. Precisando inoltre che i minori non accompagnati ne sono esclusi e che devono essere rispettati i diritti fondamentali, compreso il principio di non-refoulement, cioè il divieto di trasferire una persona verso un Paese in cui possa essere esposta a persecuzioni, torture, conflitti o altri gravi rischi per la propria sicurezza.
Proprio questo aspetto è però al centro delle critiche avanzate da numerose organizzazioni per i diritti umani e da parte del mondo accademico. Human Rights Watch interpreta il nuovo regolamento come un ulteriore consolidamento di un approccio fondato sulla deterrenza, sul trattenimento amministrativo e sull’esternalizzazione della gestione migratoria. Analogamente, Cecilia Strada, in un’intervista rilasciata a “Eunews” dopo il voto del Parlamento europeo del 17 giugno 2026, ha sostenuto che il testo rischia di legittimare pratiche assimilabili a deportazioni e di indebolire la tutela dei diritti delle persone.
Al di là delle diverse valutazioni politiche, il nodo centrale della discussione riguarda la capacità di controllo effettivo che potrà esercitare l’Unione europea sulle condizioni materiali, giuridiche e umanitarie di strutture collocate al di fuori del proprio territorio. Il problema non consiste soltanto nell’esistenza dei return hubs, ma nella difficoltà di garantire che gli standard europei in materia di diritti fondamentali vengano rispettati in contesti sottoposti a giurisdizioni diverse e spesso caratterizzati da sistemi istituzionali meno consolidati.
Altrettanto critico è l’ampliamento delle misure coercitive previste dal nuovo regolamento. Il Parlamento europeo ha precisato che il trattenimento ai fini del rimpatrio dovrà essere disposto sulla base di una valutazione individuale e potrà avere una durata fino a 24 mesi, con possibilità di proroga in circostanze specifiche previste dalla legge. Il testo stabilisce inoltre che il trattenimento di minori non accompagnati e di famiglie con bambini possa essere utilizzato soltanto come extrema ratio, cioè come soluzione eccezionale e per il periodo più breve possibile. Queste limitazioni non eliminano il problema. Al contrario, rendono evidente come il nuovo impianto normativo estenda il campo di applicazione del trattenimento amministrativo e normalizzi un ricorso più frequente agli strumenti coercitivi all’interno delle politiche migratorie europee. Anche uno studio pubblicato dal Centre for European Policy Studies (CEPS) evidenzia una tendenza verso un modello maggiormente orientato all’esecuzione dei rimpatri e meno centrato sulle garanzie procedurali tradizionalmente associate al diritto d’asilo e alla protezione internazionale.
Su un piano più generale, i critici sostengono che l’Unione europea stia cercando di rafforzare la propria credibilità politica in materia migratoria privilegiando l’effettività delle decisioni di allontanamento rispetto alla qualità complessiva delle garanzie giuridiche offerte dal sistema.
La Commissione europea presenta il nuovo regolamento come una risposta a un problema da tempo evidenziato dalle istituzioni europee: il divario tra il numero delle decisioni di rimpatrio adottate e il numero dei rimpatri effettivamente eseguiti. Tuttavia, secondo il CEPS, tale divario non dipende soltanto dalla severità delle norme. Numerosi ostacoli pratici e giuridici continuano infatti a limitare l’esecuzione dei rimpatri: la scarsa cooperazione di alcuni Paesi di origine, l’assenza di documenti di identificazione, l’esistenza di conflitti armati o crisi umanitarie, la presenza di ricorsi giudiziari pendenti e i vincoli derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani e della protezione dei rifugiati. Una disciplina più rigida potrebbe aumentare il livello di coercizione senza necessariamente risolvere le cause strutturali che rendono difficile l’esecuzione dei rimpatri. La tesi critica, pertanto, non nega l’esistenza di un problema di effettività del sistema, ma mette in discussione l’efficacia degli strumenti scelti per affrontarlo.
L’esternalizzazione della gestione migratoria solleva inoltre interrogativi di natura più ampia e di lungo periodo. Negli anni 2025 e 2026 la Commissione europea e il Consiglio hanno progressivamente rafforzato quella che viene spesso definita migration diplomacy, ossia l’insieme delle relazioni e degli accordi con Paesi terzi finalizzati alla gestione dei flussi migratori, ai rimpatri e alla cooperazione in materia di controllo delle frontiere. Una crescente dipendenza da tali accordi potrebbe rendere l’Unione europea più esposta ai rapporti di forza politici con i Paesi partner. Inoltre, una parte sempre maggiore delle decisioni riguardanti trattenimento, trasferimento e riammissione dei migranti rischierebbe di essere gestita al di fuori dello spazio giuridico europeo e delle sue garanzie dirette. In molti casi, infatti, tali accordi coinvolgono Stati caratterizzati da sistemi istituzionali, livelli di tutela dei diritti e meccanismi di controllo giudiziario differenti da quelli vigenti nell’Unione.
I return hubs, dunque, non rappresentano solo uno strumento tecnico destinato a migliorare l’efficacia dei rimpatri. Essi sono il simbolo di un cambiamento più profondo nella politica migratoria europea: il passaggio da un sistema incentrato principalmente sulla gestione interna delle procedure a un modello che affida una parte crescente delle proprie funzioni a partner esterni.
Nina Celli, 18 giugno 2026
Rimpatri più coordinati mirano a dare credibilità all’intero sistema
Per i sostenitori della riforma, un sistema d’asilo è politicamente sostenibile solo se le decisioni negative sono effettivamente eseguibili. La Commissione lo dice esplicitamente che il nuovo Common European System for Returns serve a superare la frammentazione prodotta dalla direttiva del 2008, a chiarire le procedure e a rendere i ritorni più rapidi e coerenti, “nel pieno rispetto” dei diritti fondamentali. Il Consiglio e il Parlamento collocano il nuovo regolamento come complemento del Patto: se le domande vengono trattate più velocemente alle frontiere o nelle procedure ordinarie, i rimpatri dovrebbero seguire con maggiore continuità, riducendo l’area grigia tra decisione di diniego e allontanamento effettivo.
Il punto chiave è l’europeizzazione della decisione di ritorno. L’European Return Order e la futura mutua riconoscibilità delle decisioni nazionali dovrebbero rendere più difficile che una persona destinataria di un provvedimento in uno Stato membro eluda il sistema spostandosi in un altro. I favorevoli sostengono che proprio questa “terra di mezzo” abbia alimentato negli anni la percezione di inefficacia della politica migratoria europea. Il nuovo regolamento cerca di colmare quel vuoto con regole comuni su cooperazione, ritorno volontario, ritorno forzato, misure contro il rischio di fuga e cooperazione tra Stati. Anche il Consiglio, nel comunicato del 1° giugno 2026, parla di procedure UE più rapide ed efficaci e di un quadro utile a contrastare i movimenti non autorizzati all’interno dell’Unione.
Eurostat ha registrato, nel quarto trimestre del 2025, 33.860 ritorni verso paesi terzi, il 13% in più rispetto allo stesso trimestre del 2024, mentre il Consiglio ricorda che il 64% dei ritorni sostenuti da Frontex è avvenuto su base volontaria. In chiave favorevole, ciò consente due argomenti paralleli: primo, il ritorno non coincide solo con coercizione, ma può includere strumenti volontari e di reintegrazione; secondo, il problema dell’effettività resta comunque reale e richiede coordinamento europeo, non sola discrezionalità nazionale. La riforma, da questo punto di vista, non sarebbe pensata per “far partire più persone a ogni costo”, ma per ridurre il divario tra decisione amministrativa e sua esecuzione, che mina la credibilità del sistema.
Una politica dei rimpatri più chiara ha anche un valore sistemico: definisce meglio la distinzione tra chi ottiene protezione e chi non ha titolo a restare, riducendo l’incentivo a usare procedure diverse in Stati diversi. Ciò spiega perché la Commissione presenti il regolamento sui rimpatri non come un dossier separato, ma come parte della più ampia strategia europea su migrazione, frontiere e partenariati internazionali.
Al 18 giugno 2026 il regolamento non ha ancora concluso l’iter formale finale, ma il suo impianto è ormai delineato. Ora, completare questo tassello significa rendere il Patto non solo più restrittivo, ma soprattutto più coerente agli occhi degli Stati e dell’opinione pubblica.
Nina Celli, 18 giugno 2026
Senza attuazione uniforme il Patto rischia di produrre un’Europa a più velocità
Un’ulteriore critica rivolta al Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo riguarda non tanto il contenuto delle norme, quanto la capacità concreta degli Stati membri di applicarle in modo uniforme. Nel rapporto sullo stato di attuazione pubblicato l’8 maggio 2026, la Commissione europea riconosce che sono stati compiuti progressi significativi nella preparazione del nuovo sistema, ma evidenzia anche la presenza di numerose aree ancora da completare. Tra queste figurano il rafforzamento delle capacità di accoglienza, l’accesso alla consulenza legale, l’istituzione dei meccanismi di monitoraggio indipendente e il pieno sviluppo degli strumenti digitali necessari al funzionamento del Patto.
Valutazioni analoghe provengono dall’European Council on Refugees and Exiles (ECRE), una delle principali reti europee di organizzazioni attive nella tutela dei rifugiati. Secondo ECRE, l’attuazione procede in modo disomogeneo tra gli Stati membri e continua a essere ostacolata da problemi strutturali quali il reclutamento insufficiente di personale qualificato, l’incertezza sulle responsabilità relative all’assistenza e alla consulenza legale e i ritardi nell’attivazione dei sistemi indipendenti di monitoraggio previsti dalla normativa.
Questi elementi mettono in discussione una delle promesse centrali del Patto: la creazione di un sistema realmente uniforme a livello europeo. Se le capacità amministrative, tecniche e organizzative restano molto diverse da uno Stato all’altro, regole formalmente identiche potrebbero continuare a produrre risultati molto differenti a seconda del contesto nazionale in cui vengono applicate. Questa preoccupazione è emersa in modo particolarmente evidente proprio il giorno dell’entrata in applicazione del Patto, il 12 giugno 2026. L’agenzia “Reuters” ha infatti riferito di un malfunzionamento di Eurodac, il sistema informatico europeo che raccoglie dati biometrici, comprese le impronte digitali, e che svolge un ruolo centrale nell’identificazione delle persone, nella gestione delle domande di asilo e nel monitoraggio dei movimenti all’interno dell’Unione europea. La Commissione europea ha definito l’episodio una fisiologica difficoltà di avvio di un sistema particolarmente complesso. Tuttavia, per i critici, il problema ha assunto un valore simbolico e politico più ampio. L’incidente avrebbe infatti mostrato quanto il funzionamento del nuovo quadro normativo dipenda da un’infrastruttura tecnologica, giuridica e amministrativa che non presenta ancora lo stesso livello di preparazione in tutti gli Stati membri.
La questione assume particolare rilevanza perché Eurodac costituisce uno dei pilastri dell’intero impianto del Patto. Il sistema è utilizzato nella fase di registrazione iniziale degli arrivi, nella gestione delle procedure di asilo, nell’individuazione dei movimenti secondari tra Stati membri e nell’applicazione di diversi meccanismi previsti dalle nuove norme. Di conseguenza, eventuali problemi tecnici o ritardi nella sua piena operatività possono ripercuotersi sull’intera catena decisionale e amministrativa.
Anche gli analisti dell’European Policy Centre (EPC) invitano a distinguere tra l’entrata formale in vigore delle nuove norme e la loro effettiva capacità di produrre risultati concreti. In questo contesto, l’EPC utilizza l’espressione “day-one illusion”, letteralmente “illusione del primo giorno”, per sottolineare che il 12 giugno 2026 rappresenta soltanto l’inizio dell’applicazione del Patto e non coincide automaticamente con il pieno funzionamento di tutte le sue componenti. La vera prova del sistema arriverà nei mesi e negli anni successivi, quando sarà possibile verificare se le diverse parti dell’architettura europea – procedure, banche dati, meccanismi di solidarietà, strutture amministrative e sistemi di monitoraggio – saranno effettivamente in grado di operare in modo coordinato.
Inoltre, eventuali ritardi nell’attuazione potrebbero produrre conseguenze politiche significative. Se alcuni strumenti del Patto dovessero rivelarsi meno efficaci del previsto o entrare in funzione con lentezza, la pressione politica potrebbe spostarsi verso misure considerate più immediate, come accordi con Paesi terzi, politiche di contenimento e strumenti di esternalizzazione della gestione migratoria. Si tratta proprio degli aspetti che molti osservatori individuano come i più controversi del nuovo corso europeo. Il rischio è che la riforma finisca per essere valutata non tanto sulla base dell’equilibrio complessivo immaginato dal legislatore europeo, quanto sulla capacità di compensare eventuali lacune emerse nella fase di attuazione. In altre parole, i risultati concreti potrebbero dipendere meno dal testo delle norme e più dalla qualità delle strutture chiamate ad applicarle.
Vi è anche un possibile paradosso politico. Uno degli obiettivi dichiarati del Patto è ridurre le differenze tra i sistemi nazionali di asilo e migrazione. Tuttavia, se l’attuazione dovesse procedere a velocità differenti, il risultato potrebbe essere l’emergere di una sorta di Europa a più velocità anche in questo settore. Alcuni Stati membri, dotati di amministrazioni più robuste, maggiori risorse e sistemi già ben organizzati, potrebbero riuscire ad applicare il nuovo quadro in modo relativamente efficace. Altri, soprattutto quelli maggiormente esposti alle pressioni migratorie alle frontiere esterne, potrebbero invece incontrare difficoltà più significative, con ritardi nelle procedure, minore accesso alla tutela legale e una maggiore esposizione a controversie giudiziarie e ricorsi. In questo caso, le persone migranti continuerebbero a ricevere trattamenti differenti a seconda dello Stato membro coinvolto, nonostante l’esistenza di regole formalmente comuni.
La questione decisiva, dunque, non è l’esistenza del Patto, ma la capacità dell’Unione europea di costruire le condizioni amministrative, tecniche e istituzionali necessarie per applicarlo in modo uniforme e garantito.
Nina Celli, 18 giugno 2026